Scopri la guida semplificata al Piano Transizione 5.0, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un’opportunità unica per accelerare la transizione digitale ed ecologica delle aziende italiane!
Come accelerare la tua transizione digitale ed ecologica?
È ora di agire per essere competitivi, ma prima bisogna capire: quali sono le informazioni attualmente disponibili? E soprattutto, perché stiamo ancora attendendo il decreto attuativo? Scopri come sfruttarlo al massimo in 12 pillole informative.
1. Il Fine
Nel biennio 2024-2025 il Piano Transizione 5.0 mette a disposizione 6,3 miliardi di euro sottoforma di credito d’imposta alle aziende per stimolarle sia a digitalizzarsi sia a ridurre i propri consumi energetici e conseguentemente il proprio impatto ambientale.
2. A chi è rivolto
Imprese che:
- investono in progetti innovativi in Italia finalizzati alla riduzione dei propri consumi energetici;
- rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Non contano né la dimensione, né la residenza, né la forma giuridica né il regime fiscale.
3. Gli esclusi
Non sono ammesse le aziende in stato di liquidazione o difficoltà finanziaria, né quelle che investono in progetti legati a:
- combustibili fossili;
- lo scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra oltre i limiti di riferimento;
- processi di raccolta e smaltimento di rifiuti;
- processi generanti scorie classificate come rifiuti speciali pericolosi;
- beni gratuitamente devolvibili;
4. Le spese necessarie
L’investimento obbligatorio è l’acquisto di nuovi beni materiali o immateriali (i.e., macchinari, componenti di macchinari per fare un revamping, software) elencati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. I beni devono:
- rispettare i vincoli presenti nel Piano 4.0;
- garantire un risparmio energetico.
5. Le spese accessorie
All’acquisto di uno o più beni 4.0, possono essere aggiunte all’investimento incentivabile le seguenti spese:
- sistemi per la produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle biomasse;
- formazione del personale per acquisire o consolidare competenze per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.
6. Requisiti minimi di risparmio energetico
Almeno uno dei beni oppure l’insieme dei beni 4.0 deve comportare una riduzione dei consumi energetici del:
- minimo 3% se relativo ai consumi della “struttura produttiva”;
- minimo 5% se relativo ai consumi del “processo produttivo” interessato dall’investimento;
Se oltre al bene 4.0, viene acquistato un software di monitoraggio energetico senza connessione verso il campo, la spesa è comunque soggetta allo sgravio fiscale.
7. Il calcolo del risparmio energetico
Il risparmio viene calcolato confrontando i consumi energetici ottenuti dopo l’implementazione del bene strumentale 4.0 con quelli relativi all’anno precedente all’investimento. In particolare:
- per linee e impianti simili a quelli esistenti in azienda, la comparazione avviene rispetto a questi ultimi;
- se non c’è alcun bene da paragonare internamente all’organizzazione o se l’organizzazione è di nuova costituzione, il confronto sarà fatto rispetto ad uno “scenario controfattuale”.
8. Le restrizioni
Le spese accessorie, per essere incluse, devono tenere conto dei seguenti vincoli:
- i pannelli fotovoltaici devono avere i moduli prodotti in UE e un’efficienza maggiore o uguale al 21,5%;
- i sistemi di produzione di energia rinnovabile non devono essere considerati nel calcolo del risparmio energetico;
- la spesa in formazione deve costituire al massimo il 10% degli investimenti totali e valere massimo 300 mila euro;
- la formazione deve essere erogata da soggetti esterni all’organizzazione;
- è prevista una maggiorazione del credito (120%) per i moduli fotovoltaici con un’efficienza almeno del 23,5% e (140%) per moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza minima del 24%. Il massimo di sgravo cumulabile è del 63%.
9. Cumulabilità
Il Piano Transizione 5.0 non è cumulabile con il Piano Transizione 4.0 nè con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica.
Il resto degli incentivi è cumulabile entro il limite di non superamento del costo sostenuto, purché la somma dello sgravo non superi l’importo totale degli investimenti effettuati.
10. Periodo di osservazione
L’impresa ha il divieto di alienazione del bene 4.0 per i successivi 5 anni dall’anno dell’investimento, non potrà quindi venderlo ma potrà sostituirlo con un altro bene 4.0 con migliori o uguali prestazioni energetiche. Se il bene 4.0 è in leasing, dovrà essere riscattato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’investimento.
11. Cosa chiarirà il decreto attuativo?
Il decreto attuativo atteso entro metà aprile dovrà:
- specificare le modalità di calcolo del risparmio energetico, di comunicazione sull’avvenuta accettazione della domanda e sullo stato di avanzamento del progetto
- definire gli enti abilitati all’erogazione dei servizi di formazione
- indicare le tempistiche di aggiornamento dei progetti
- chiarire cosa si intende per “struttura produttiva” e “processo produttivo”
12. Cosa succede se non si raggiungono i requisiti minimi di risparmio energetico?
Il Piano Transizione 4.0 mette a disposizione altri 6,4 miliardi di euro sottoforma di credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0 nel biennio 2024-2025. In merito al Piano, il decreto legge n. 39/2024, in vigore dal 30 marzo 2024, ha stabilito delle modifiche a quanto previsto negli anni passati:
- a partire dal 30/03/2024 gli investimenti in beni 4.0 in programma devono essere comunicati preventivamente al MIMIT e alla realizzazione dell’investimento deve seguire una conferma o meno di quanto precedentemente dichiarato;
- per gli investimenti effettuati a partire dal 01/01/2024 la comunicazione ex post delle spese del progetto da facoltativa diventa obbligatoria;
- l’obbligo al punto sopra include anche gli investimenti effettuati nel 2023: un’eventuale mancata comunicazione delle spese precluderà la fruizione del credito d’imposta.